Disposizioni di attuazione e transitorie - Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 318. (Art. 249-256) Disposizioni generali e finali


 

Art. 249 (*)

[…]

(*) Disposizione relativa allo stato delle persone appartenenti alla Famiglia Reale da ritenersi abrogato per incompatibilità con la forma repubblicana dello Stato.

Art. 250 (*)

[…]

(*) Disposizione da ritenersi abrogata a seguito dell’abrogazione delle leggi razziali.

Art. 251

Quando nel codice o in queste disposizioni si fa riferimento a istituti di credito (76), in detta espressione s’intendono comprese, oltre l’istituto d’emissione, le imprese autorizzate e controllate, a norma delle leggi vigenti, dall’ispettorato per la difesa del risparmio e per l’esercizio del credito.

Art. 252

Quando per l’esercizio di un diritto ovvero per la prescrizione o per l’usucapione il codice stabilisce un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all’esercizio dei diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni e usucapioni in corso, ma il nuovo termine decorre dal 1° luglio 1939 se esso è stabilito dal I libro del codice, dal 21 aprile 1940, se è stabilito dal II libro, dal 28 ottobre 1941 se è stabilito dal III libro e dall’entrata in vigore del codice stesso se è stabilito dagli altri libri, purché, a norma della legge precedente, non rimanga a decorrere un termine minore.

La stessa disposizione si applica in ogni altro caso in cui l’acquisto di un diritto è subordinato al decorso di un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori.

Art. 253

Le trascrizioni e le annotazioni di vincolo previste dal codice e da queste disposizioni, quando si tratta di rendite del debito pubblico o di altri beni per i quali leggi speciali stabiliscano determinate forme di pubblicità, si eseguono con l’osservanza di dette leggi.

Art. 254

I modelli dei registri delle persone giuridiche, delle legittimazioni, per decreto del Presidente della Repubblica, delle adozioni, delle tutele e curatele, delle successioni e di quello previsto dal secondo comma dell’art. 1524 del codice sono determinati con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Art. 255

Per la tenuta del registro previsto dal secondo comma dell’art. 1524 del codice e per le formalità della trascrizione, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 2658, primo comma, 2659, 2664 2673, 2677 e 2680, primo, secondo e quarto comma del codice stesso.

Le trascrizioni devono essere eseguite giornalmente al momento della presentazione della nota e dell’atto da trascriversi.

Il numero d’ordine della trascrizione è quello progressivo del registro delle trascrizioni.

Il cancelliere deve formare un fascicolo per ogni trascrizione secondo le disposizioni stabilite per i fascicoli di cancelleria dall’art. 36 del Rd 18 dicembre 1941, n. 1368.

Art. 256

Quando nelle leggi e nei regolamenti sono richiamate le disposizioni del Codice Civile del 1865 e del codice di commercio del 1882 s’intendono richiamate le disposizioni corrispondenti del nuovo codice.

Recent Comments


Scrivi il tuo Commento

Pochi secondi per scrivere il tuo commento, che verra' pubblicato previa moderazione nel giro di pochi minuti. Grazie.

Reader Comments

Be the first to leave a comment!